STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

“Ros Angeles Skateboard Association”

TITOLO I

Denominazione – Sede
Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica “Ros Angeles Skateboard Association”, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L’Associazione ha sede in Rosà (VI), viale dei Tigli n.79. Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all’Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.

TITOLO II

Scopo – Oggetto
Articolo 2

L’associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

  • promuovere e sviluppare attività sportive legate allo skateboarding a livello dilettantistico e amatoriale;
  • gestire e/o realizzare skatepark, propri o di terzi, ed altri impianti adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
  • organizzare squadre sportive (team) per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative legate alla pratica dello skateboard e di diverse discipline sportive;
  • partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
  • indire corsi di avviamento allo skateboarding, di attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  • allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
  • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci
Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

E’ compito del consiglio direttivo ratificare o no tale ammissione entro trenta giorni; se entro questo termine il consiglio direttivo non ha provveduto a tale ratifica la domanda di ammissione deve essere automaticamente accolta.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualità di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a partecipare alle elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota associativa.
Articolo 7

II soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione
Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  • che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto b dell’articolo 9.

TITOLO V

Fondo Comune
Articolo 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione
Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
Assemblee
Articolo 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e sulle pagine del sito internet dell’associazione, almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenete l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 15

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • procede alla nomina delle cariche sociali;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la nomina dei liquidatori.

Articolo 17

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

Articolo 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo
Articolo 19

II Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall’incarico).

I componenti del Consiglio restano in carica due anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, email o telefonata da riceversi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. In caso di impossibilità a presenziare ad una riunione, un membro del consiglio ha l’obbligo di delegare un altro dei membri dello stesso a rappresentarlo.

L’assenza a più di un terzo delle riunioni svolte durante l’anno può essere motivo di esclusione dal consiglio direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  • redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
  • compilare i regolamenti interni;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
  • deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.
Articolo 20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente

Articolo 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento
Articolo 23

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Articolo 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale
Articolo 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

La disciplina del divieto di ricoprire analoghe cariche sociali in altre società o associazioni è demandata alla volontà dell’assemblea.

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